STATUTO  dell’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“LE LUCI DEL DOPO DI NOI ”.

Art. 1 – Denominazione e sede – E’ costituita in Trapani, con domicilio inziale – anche ai fini delle comunicazioni tributarie – viene inizialmente fissato presso lo STUDIO TESTAGROSSA Dr. Vincenzo sito alla Via della Corda n. 27, un’associazione di promozione sociale, senza finalità di lucro, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile, denominata “LE LUCI DEL DOPO DI NOI ”.

Art. 2 – Scopo – L’associazione apolitica e senza scopo di lucro, è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività e gratuità delle cariche associative; si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, anche se investite da cariche sociali.

Si propone inoltre di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizione fisiche, economiche e familiari. L’associazione ha tra gli scopi istituzionali lo svolgimento di attività nel campo culturale e sociale in generale, nello specifico anche nei seguenti settori d’intervento la cui elencazione è soltanto esemplificativa e non esaustiva:

  • Promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione ed informazione sui problemi delle persone disabili;
  • Valorizzazione del ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e/o progetti;
  • Supporto alla genitorialità e mutuo aiuto – anche promuovendo e/o gestendo servizi formativi ed informativi di supporto alla genitorialità;
  • Gestione di servizi di sostituzione temporanea alle famiglie nelle attività di cura ai propri familiari disabili qualora sia temporaneamente impossibile, anche per ragioni lavorative, l’assistenza da parte dei medesimi;
  • Erogazioni di attività di supporto alla persona disabile e ai familiari attraverso l’attivazione di servizi informativi e spazi consulenziali con l’ausilio di personale specializzato (psicologi, assistenti sociali, medici) promuovendo lo sviluppo di progetti anche individuali;
  • Promozione di l’autonomia del soggetto disabile priva di sostegno familiare con iniziative volte a dare un aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di un progetto individuale, che guarda al suo futuro ( L.112/2016);
  • Riconoscimento e sostegno della figura del caregiver familiare a valorizzazione del ruolo peculiare delle famiglie nell’assistenza e cura della persona disabile, nei molteplici compiti che esse svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana (L. 205/2017).

L’associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e Privati e con altre Associazioni anche di volontariato,  per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Pertanto tra i suoi fini sono anche da ricomprendere:

  • La gestione di servizi orientati all’aggregazione ed al concreto supporto ai soggetti che professionalmente sono dediti all’assistenza diretta della persona, nonché al contesto ambientale in cui vive  l’individuo; Favorire gli scambi interculturali, consentendo la conoscenza del nostro territorio, attraverso la formazione e il potenziamento delle conoscenze linguistiche, nonché di culture diverse, finalizzate al superamento di pregiudizi, per una maggiore apertura alla cooperazione tra i popoli; l’istituzione e gestione dei servizi educativi o formativi attraverso corsi liberi e/o finanziati anche in convenzione; La gestione di corsi di apprendimento, formazione, aggiornamento e nel campo educativo per soggetti di qualsiasi età, anche in convenzione con altri enti; nonché corsi per l’addestramento e la riconversione professionale dei lavoratori e dei disoccupati, corsi popolari nonché l’apertura di cantieri scuola come previsto dalle leggi e normative vigenti in ogni tempo.
  • L’istituzione e la gestione di attività nel campo culturale, dell’espressione artistica, delle attività ginnico sportive e del turismo associativo e sociale, nel senso più ampio che tali settori comprendono, al fine di permettere ai soci, ai propri familiari ed a tutti i partecipanti una armoniosa crescita individuale nel contesto sociale ed un utile impiego del tempo libero; Effettuazione di servizi socio – assistenziali previsti dalla L. R. 22/86 e successive modifiche nonché tutto ciò previsto dalla L. R. 10/2003 e successive modificazioni. Collaborazione con gli Organi o Enti preposti e tramite servizi di ambulanza, con personale addetto e qualificato, a supporto di manifestazioni sportive, ricreative e culturali;
  • Gestione di servizi di accompagnamento, cura e sostegno socio-assistenziale a persone anziane con problemi di solitudine o di dolore, anche al fine di supportare i medesimi soggetti nell’espletamento di semplici problemi del vivere quotidiano; Svolgere attività di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica, anche gestendo autonomamente o in collaborazione banchi alimentari da destinare ai bisognosi.
  • Organizzare eventi serate danzanti ed escursioni riservati ai soci anziani e diversamente abili, nonché alle loro famiglie; promuovendo l’aggregazione sociale ed iniziative di educazione e sensibilizzazione alla salute.

Inoltre, sulla base delle disponibilità organizzative e sempre ai suddetti fini solidaristici perseguiti ci si propone e nell’eventualità si impegna ad:

  • Istituire, promuovere, organizzare in proprio e in convenzione servizi socio assistenziali e/o alla persona: comunità alloggio, campus giovanili, comunità terapeutiche assistite e protette, casa famiglia, casa appartamento, centri diurni e notturni e centri di accoglienza per extracomunitari,  mense; Istituire e gestire centri di aggregazione minori;   Promuovere ed organizzare la promozione e la valorizzazione delle cose o luoghi d’interesse artistico, storico e turistico;   Promuovere ed organizzare la solidarietà sui  problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi; Organizzare la formazione del volontariato e organizzare servizi di mutualità;  Promuovere la soluzione dei problemi  relativi alla preventiva azione, cura e riabilitazione dell’handicap;  Promuovere la pubblicazione, la diffusione di notizie, articoli periodici, riviste e libri;  Organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimenti musicali,  aderenti agli scopi dell’associazione;  Favorire l’integrazione e l’inserimento degli extracomunitari, scambi culturali con i paesi di origine   coordinando l’attività multietnica;  Sollecitare gli enti pubblici competenti ad applicare leggi vigenti in materia di handicap. di anziani e di integrazione sociale, promuovere l’attività di centri di orientamento e formazione professionale, promuovere servizi sociali, residenziali e diurni,  comunità alloggio nei diversi quartieri, centro socio riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di  rendere  possibile  una migliore vita di relazione integrata;
  • promuovere l’istituzione e la gestione di servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone diversamente abili e/o di persone socialmente svantaggiate  e delle loro famiglie;L’Associazione non può svolgere altre attività se no quelle direttamente connesse.L’associazione, previa deliberazione del Consiglio direttivo, può assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche individuando i soggetti prestatori l’attività lavorativa tra i dirigenti oppure  il legale rappresentante della associazione, solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture oppure ove la specializzazione di  servizio professionale sia richiesta da specifica norma di legge o regolamento.Al fine di raggiungere i fini istituzionali, le attività sociali, culturali, educative, ricreative e/o sportive organizzate dall’associazione, potranno essere aperte alla partecipazione di soggetti terzi, non aderenti all’associazione, che in tale veste  e dietro pagamento di un eventuale corrispettivo economico saranno autorizzati. A tal fine, l’associazione dovrà dotarsi del numero di partita IVA e istituire un specifica contabilità degli introiti di natura commerciale, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 3 – Durata La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei  soci.

 Art. 4 – Domanda di ammissione – Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta.

Tutti coloro che intendano far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, la cui accettazione in via provvisoria ed  in attesa di delibera del Consiglio Direttivo, darà la possibilità di far partecipare allo svolgimento delle attività sociali sia del socio richiedente oppure  di altra persona  comunque familiare del richiedente. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è solo  subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Qualora il richiedente aspiri alla qualifica di “socio sostenitore” anziché ordinario potrà far parte dell’associazione previa delibera di accettazione del consiglio direttivo, ma avrà diritto al voto assembleare solo qualora sia in regola con il pagamento di almeno n. 2 annualità consecutive di quota sociale.

Art. 5 – Diritti dei soci – Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.

La qualifica di socio, oppure di familiare di socio, da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità eventualmente stabilite nell’apposito regolamento  interno.

Art. 6 – Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  1. dimissione volontaria;morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. In tale ipotesi la risoluzione del rapporto associativo deve essere preceduta da una richiesta anche orale a regolarizzare la posizione;radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto dal Consiglio direttivo.

Art. 7 – Organi – Gli Organi sociali sono:

  1. l’Assemblea Generale dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Comitato Tecnico (ove nominato).

Art. 8 – Funzionamento dell’assemblea – L’assemblea generale dei soci è organo sovrano deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati , anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.   L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 Art. 9 – Diritti di partecipazione Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni . Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

Art. 10 – Assemblea ordinaria –  La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione  oppure comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica,  fax o telegramma o altro mezzo  di notifica ritenuto idoneo. L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del  rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. Spetta all’assemblea deliberare gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo,  nonché i regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell’associazione e tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione.

Art. 11 – Validità assembleare – L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.  Ai sensi dell’Art. 21 del C.C. per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 12 – Assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima della riunione mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma  o  altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 Art. 13 – Consiglio Direttivo  – Il Consiglio direttivo è composto da un numero  dispari variabile da tre a cinque componenti, determinato, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente.  Il Consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci,  in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa federazione di eventuale adesione , non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati  con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

 Art. 14 – Dimissioni –  Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio mediante cooptazione del nuovo componente anche fra non soci e fino alla prima  scadenza consiliare.    In caso di impedimento temporaneo il Presidente delega le sue funzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente.        Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale eventoentro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria  per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Detta Assemblea dovrà essere celebrata entro 60 giorni dall’evento che ha originato la decadenza. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

 Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure  se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo  Sono compiti del Consiglio direttivo:

  1. a) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
  2. b) redigere il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea;
  3. c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare

l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum;

  1. d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione

dell’assemblea dei soci;

  1. e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
  2. f) deliberare la ratifica sulle domande di ammissione dei soci, già efficacemente ammessi alle attività sociali.

Art. 17 – Il Presidente  – Il Presidente  viene eletto dall’assemblea, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

Art. 18 – Il Vicepresidente – Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 – Il Segretario – Il Segretario, ove nominato, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo. Tali mansioni ove non individuate in capo ad un componente del direttivo rimangono di competenza del Presidente.

Art. 20 – Il Rendiconto –  Il Consiglio direttivo redige il  rendiconto economico finanziario dell’associazione ed   il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione ed eventuali avanzi  di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

 Art. 21 – Anno sociale   L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre. 

 Art. 22 – Patrimonio –   I mezzi finanziari sono costituiti: Ø   dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo; dai contributi di enti pubblici, privati o associazioni; da lasciti e donazioni; dai proventi, anche commerciali nel rispetto delle norme e consuetudini vigenti,  derivanti dalle attività  organizzate dall’associazione anche a favore di soggetti terzi.Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 23 – Comitato Tecnico: IL Comitato Tecnico ove nominato è organo consultivo e di promozione nell’organizzazione e per il buon andamento dei servizi erogati dall’associazione, ed in tal senso può rendere pareri tecnici ovvero fornire indicazioni per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali.

I componenti, per quanto attiene le riunioni dell’organo, non hanno diritto a compensi ma solo al rimborso delle spese sostenute ed autorizzate, fatta eccezione che il singolo apporto personale sia di carattere meramente lavorativo ovvero professionale, il chè comporterà la stipula di specifica convenzione ovvero un contratto di lavoro con l’Ente.

Art. 24 – Scioglimento – In caso di scioglimento dell’associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni attuative. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità  socio assistenziali o comunque  finalità di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.